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Sez. L, Sentenza n. 4435 del 07/08/1982 (Rv. 422423 - 01)

LAVORO -LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) -PERSONALE ASSUNTO DALLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (F.O.F.I.) - DISTACCO PRESSO LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UFFICIO FIDUCIARIO, COSTITUITO TRA LA F.O.F.I. E GLI ENTI MUTUALISTICI, PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ.*
Stato
decisa il 1982-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422423-01

LAVORO -LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) -PERSONALE ASSUNTO DALLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (F.O.F.I.) - DISTACCO PRESSO LE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UFFICIO FIDUCIARIO, COSTITUITO TRA LA F.O.F.I. E GLI ENTI MUTUALISTICI, PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ.*

Il distacco da parte della F.O.F.I. Presso le Sezioni provinciali dell'ufficio fiduciario (costituito fra questa e gli enti mutualistici e poi ristrutturato sotto la nuova denominazione di ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici) di personale assunto dalla prima non viola il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora la destinazione delle prestazioni stesse al terzo continui a realizzare l'interesse contrattuale del datore di lavoro distaccante a disporre organizzativamente del comportamento del lavoratore e non sia la conseguenza della disponibilità di detto comportamento assicurata esclusivamente a tale terzo e dell'estraneità del datore di lavoro alla realizzazione della causa del contratto da lui apparentemente concluso. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro di detto personale con la F.O.F.I., ancorché seguita dall'immediata riassunzione del medesimo presso l'ufficio, con immutate mansioni, ove si escluda l'esistenza di un trasferimento di azienda dall'una all'altro e si riconosca la reale sussistenza delle menzionate condizioni per l'effettività del precedente "distacco", non può di per sè ritenersi attuata in ispreto delle norme sull'infrazionabilità dell'anzianità dei lavoratori ed inidonea a determinare la Costituzione di un nuovo rapporto. (V 3488/81, mass n 414082; (V 6202/80, mass n 409924; (V 1264/82, mass n 419140; (V 4042/80, mass n 407955; (V 4903/81, mass n 415634).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)