Sez. 1, Sentenza n. 44301 del 18/10/2007 Ud. (dep. 28/11/2007) Rv. 238586 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Appello del pubblico ministero e della parte civile - L. n. 46 del 2006 - Inammissibilità dell'appello del P.M. e decisione sull'appello della parte civile - Sent. n. 27 del 2007 della Corte Cost. - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 deve essere annullata la sentenza di appello, oggetto di ricorso da parte sia del pubblico ministero sia della parte civile, che abbia dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado del pubblico ministero e rigettato quello della parte civile. (In motivazione, la S.C., disponendo la trasmissione degli atti alla corte territoriale per il giudizio di secondo grado, ha ritenuto la necessità dello svolgimento di un nuovo giudizio sull'impugnazione proposta dal P.M., in quanto il giudizio di appello seguito all'impugnazione della parte civile non può considerarsi esaustivo del diritto all'appello del pubblico ministero ripristinato dalla menzionata declaratoria di incostituzionalità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)