Sez. 3, Sentenza n. 49609 del 01/12/2009 Cc. (dep. 28/12/2009) Rv. 245751 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera del D.L. n.11 del 2009 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 27, comma secondo, Cost., della modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen. la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, incombendo pur sempre al giudice, tenuto a dare atto della inesistenza di elementi idonei a vincere detta presunzione, la valutazione dell'"an" della cautela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)