Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 16/12/2009 Cc. (dep. 18/01/2010) Rv. 246013 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia carceraria - Presunzione di adeguatezza - D.L. n. 11 del 2009 - Sostituzione di precedente misura non custodiale - Richiesta di riesame - Esclusione - Rimedio - Appello.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
È impugnabile con l'appello e non con la richiesta di riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in sostituzione di precedente misura non detentiva per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria per talune gravi reati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)