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Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 03/03/2010 Cc. (dep. 22/04/2010) Rv. 246606 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246606-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, comma secondo, Cost., della modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen. la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, avendo il legislatore previsto la misura di maggiormente afflittiva, nel rispetto della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, solo per le ipotesi di grave allarme sociale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)