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Sez. 1, Sentenza n. 11277 del 22/11/1990 (Rv. 469872 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE - DIVERSE FINALITÀ DEL SECONDO GIUDIZIO RISPETTO AL PRIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469872-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE - DIVERSE FINALITÀ DEL SECONDO GIUDIZIO RISPETTO AL PRIMO - IRRILEVANZA.*

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbia inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e che abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo del primo, mentre tale preclusione non sussiste quando sia diversa la disciplina giuridica alla cui stregua la fattispecie concreta debba essere nuovamente decisa. Ne consegue che è vincolante, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale per evasione dell'IGE in relazione ad un contratto di appalto, l'accertamento della natura e del valore di detto contratto, che sia stato effettuato, in altro giudizio di opposizione promosso dallo stesso contribuente avverso l'ingiunzione di pagamento dell'imposta di registro pretesa dall'amministrazione su quel contratto, in modo autonomo, cioè indipendentemente dall'applicabilità alla fattispecie della disciplina di detta imposta di registro. (V 5748/88, mass n 460272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/07/1941 num. 771, Legge 28/07/1961 num. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)