Sez. L, Sentenza n. 5243 del 13/05/1995 (Rv. 492244 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudizi fra le stesse parti in ordine al medesimo negozio o rapporto - Giudicato formatosi nel primo giudizio su di una questione comune al secondo - Riesame della questione - Preclusione - Diversità delle finalità dei giudizi - Irrilevanza.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, il giudicato che nel primo di essi si sia formato su una questione di fatto o di diritto comune ad entrambi, preclude il riesame della stessa questione nel secondo, ancorché le finalità dei due giudizi siano diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)