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Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 (Rv. 594171 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto dell'effettiva pendenza della causa "pregiudicante" - Portata - Causa pregiudicante già sospesa - Definizione di una terza causa - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594171-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo contemplata dall'art. 295 cod. proc. civ. per l'ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che: a) la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale, o b) la questione pregiudiziale, oggetto della diversa controversia pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, non sia stata sottoposta, neanche implicitamante, all'esame del giudice della causa "pregiudicata" . La prima ipotesi difetta quando la causa, in tesi "pregiudicante", sia stata già sospesa, perché a sua volta ritenuta "pregiudicata" dalla definizione dell'altra, ovvero dalla definizione di una terza causa, perché una nuova sospensione si tradurrebbe in un'inammissibile paralisi del rapporto processuale. La seconda ipotesi consegue al fatto che il giudice, investito della questione, ha il potere - dovere di decidere, a meno che non ricorra, con l'altra controversia, la fattispecie della riunione, della litispendenza o della continenza di cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)