Sez. L, Sentenza n. 12339 del 14/12/1993 (Rv. 484720 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Rifiuto del datore di lavoro per l'incollocabilità dell'avviato a causa della sua minorazione - Illegittimità - Conseguenze - Prova dell'assoluta impossibilità di collocamento non pregiudizievole - Rilevanza - Riferimenti a tutta l'area occupazionale dell'azienda - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria
Il datore di lavoro destinatario di un avviamento obbligatorio non può opporre una generica incollocabilità dell'avviato in ragione della sua minorazione, ma, pur senza essere costretto ad adeguare l'assetto produttivo e l'organizzazione aziendale alle esigenze dell'invalido, deve tuttavia attribuirgli le mansioni più idonee e compatibili con il suo particolare stato di invalidità, ricercando eventualmente la sua collocazione anche in servizi accessori e collaterali, salvo che fornisca la prova dell'assoluta impossibilità di collocamento non pregiudizievole per l'invalido, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti; e ciò in relazione a tutta l'area occupazionale dell'azienda, e non riguardo soltanto a singoli, determinati settori o reparti.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)