Sez. 6, Sentenza n. 27429 del 04/07/2006 Cc. (dep. 01/08/2006) Rv. 234559 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetto di motivazione con riferimento a "specifici atti del processo" - Anche atti a contenuto probatorio - Travisamento del fatto - Deducibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto" poiché alla Cassazione sono tuttora precluse -in sede di controllo sulla motivazione- la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)