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Sez. 2, Sentenza n. 3853 del 27/06/1985 (Rv. 441430 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - LIMITI - DETERMINAZIONE COLLEGATA DALLE PARTI AL CRITERIO DEL LIBERO PREZZO RICAVABILE DA UNA LIBERA CONTRATTAZIONE O DI QUELLO DA PAGARE DALL'ACQUIRENTE IN SEDE DI FUTURI ACQUISTI NELLA ZONA ADIACENTE L'IMMOBILE COMPRAVENDUTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441430-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - LIMITI - DETERMINAZIONE COLLEGATA DALLE PARTI AL CRITERIO DEL LIBERO PREZZO RICAVABILE DA UNA LIBERA CONTRATTAZIONE O DI QUELLO DA PAGARE DALL'ACQUIRENTE IN SEDE DI FUTURI ACQUISTI NELLA ZONA ADIACENTE L'IMMOBILE COMPRAVENDUTO - SUFFICIENZA.*

In base ai principi fissati negli artt. 1346 e 1474 cod. civ., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto (nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri prefissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura Determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore Determinazione di volontà delle parti stesse; tale requisito va riconosciuto sussistente ove la Determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in Sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile compravenduto: in ambi i casi, infatti, la Determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obbiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in Sede di Determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria Determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obbiettivi pur da esse stabiliti in contratto. (V 5421/83, mass n 430346; (V 534/79, mass n 396655; (V 743/76, mass n 379400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)