Sez. L, Sentenza n. 3085 del 30/03/1999 (Rv. 524770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Procedimenti pendenti alla data del 1 gennaio 1996 relativi a infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale delle Ferrovie dello Stato - Effetti della successione dell'INAIL nel diritto controverso a norma della legge n. 608 del 1996 - Estromissione delle Ferrovie dello Stato - Condizioni - Chiamata in causa dell'Inail - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardanti il personale ferroviario, a norma dell'art. 4 comma quattordicesimo D.L. n. 515 del 1995 (norma trasfusa nell'art. 2 D.L. n. 39 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 300 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 404 del 1996 e nell'art. 2 D.L. n. 510 del 1996, finalmente convertito senza modifiche in legge n. 608 del 1996), a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL, ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento dal del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Società Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 04/12/1995 num. 515 art. 4, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)