Sez. L, Sentenza n. 13948 del 23/10/2000 (Rv. 541151 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Assicurazione obbligatoria - Passaggio dei relativi rapporti all'INAIL dal 1 gennaio 1996 - Estensione - Obbligo dell'INAIL di corrispondere le prestazioni anche per infortuni e malattie pregressi - Sussistenza - Disposizione transitoria circa eventi antecedenti ancora non definiti - Legittimazione dell'INAIL anche per i ratei con scadenza anteriore al 1996 - Sussistenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'art. 2, comma tredicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, nel prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL anche del personale ferroviario dipendente dalla Ferrovie dello Stato, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, ha disposto il contemporaneo passaggio a carico di detto Istituto anche di tutte le rendite e le altre prestazioni, riferendosi innanzitutto (dando luogo così a un trasferimento all'INAIL della titolarità di tutti i rapporti assicurativi) a quelle dovute per eventi infortunistici e malattie professionali verificatisi precedentemente, come del resto confermato dal tenore del comma 15, relativo al versamento di una riserva matematica da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, cosicché la disposizione secondo cui ricadono a carico dell'INAIL anche le prestazioni "relative agli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data" (che a sua volta ha riscontro nella disposizione sulla riserva matematica), ha la specifica funzione di ricomprendere tutte le prestazioni in questione, nonostante la loro almeno parziale riferibilità all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato, nella successione dell'INAIL nella titolarità passiva dei rapporti, ai fini di una semplificazione e unificazione delle procedure. (Nella specie la S.C. ha confermato - nella parte "de qua" - la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la legittimazione dell'INAIL - anche per i ratei maturati prima del 1996 - relativamente a domanda diretta al riconoscimento di un maggior grado di invalidità per un infortunio verificatosi nel 1988).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)