Sez. L, Sentenza n. 11813 del 07/09/2000 (Rv. 540038 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Trasferimento all'INAIL, "ex" legge n. 608 del 1996, della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro - Decorrenza dal 1 gennaio 1996 - Malattie e infortuni precedenti a tale data e non ancora definiti dalla precedente gestione - Inclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
A norma dell'art. 2 D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608, la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario è trasferita, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato all'INAIL, che - succedendo ex lege al soggetto uscente - prende in carico tutte le rendite e prestazioni dovute all'indicato personale, ivi dovendosi includere quelle relative a malattie e infortuni insorti precedentemente alla data suddetta e non ancora definiti dalla precedente gestione entro il 31 dicembre 1995, come anche si evince dalla previsione di una riserva matematica per la copertura di tali eventi (art. 1 D.M. 26 gennaio 1996).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., DM 26/01/1996 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)