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Sez. 4, Sentenza n. 24215 del 19/05/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 263735 - 01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Esercizio nel processo penale dell'azione civile - Danneggiato dal reato - Costituzione di parte civile - Domanda di risarcimento per profili di danno ulteriori rispetto a quelli già accertati nel processo civile con sentenza di merito anche non passata in giudicato - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263735-01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)

In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che ha esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere profili di danno diversi ed ulteriori rispetto a quelli già accertati in sede civile ma derivanti dalla medesima causa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)