Sez. 2, Sentenza n. 7126 del 26/05/2000 Ud. (dep. 16/06/2000) Rv. 216356 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Esercizio nel processo penale dell'azione civile - Danneggiato dal reato - Costituzione di parte civile al fine di far valere profili di danno ulteriori rispetto a quelli già accertati nel processo civile con sentenza di merito anche non passata in giudicato - Legittimazione - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel precedente giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che un soggetto danneggiato dal reato di truffa, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo definitivo di condanna del reo alla restituzione della somma oggetto del reato, fosse legittimato a costituirsi parte civile per ottenere nel processo penale l'affermazione del suo diritto al risarcimento dei danni morali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)