Sez. 6, Sentenza n. 10106 del 27/10/2005 Cc. (dep. 22/03/2006) Rv. 233856 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Pericolo per l'incolumità personale dell'estradando derivante da circostanze non riconducibili alle istituzioni dello Stato richiedente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa all'estradizione prevista dall'art. 698, comma primo cod. proc. pen. opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previsione che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano riferibili esclusivamente all'autorità del Paese richiedente, con esclusione pertanto di quelli ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il pericolo addotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni nei suoi confronti ad opera di organizzazioni criminali operanti nel suo paese di origine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)