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Sez. 6, Sentenza n. 26900 del 26/04/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229172 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Pericolo per l'incolumità personale dell'estradando derivante da circostanze non riconducibili alle istituzioni dello Stato richiedente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229172-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)