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Sez. L, Sentenza n. 2265 del 14/04/1981 (Rv. 413000 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DEL DATORE DI LAVORO, CONTUMACE IN PRIMO GRADO, IN ORDINE ALLA NATURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AL DIPENDENTE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413000-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DEL DATORE DI LAVORO, CONTUMACE IN PRIMO GRADO, IN ORDINE ALLA NATURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AL DIPENDENTE - IMPROPONIBILITA.*

Il secondo comma dell'art 437 (nuovo testo) cod proc civ, nel disporre che nel giudizio di appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina il divieto dell'ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell'art 345, anteriore cioe alla riforma di cui alla legge n 581 del 1950. Tale divieto, benche la rubrica del relativo articolo S'intitoli 'udienza di discussioné, non e limitato a questa udienza, ma si estende a tutta la fase di gravame, essendo contraria ai principi informatori del nuovo rito del lavoro l'ammissibilita per la prima volta in appello di eccezioni la cui proposizione sarebbe stata gia preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art 416 (nuovo testo) cod proc civ. consegue che e improponibile in appello la deduzione del datore di lavoro, contumace in primo grado, secondo la quale il licenziamento del dipendente, da questo impugnato, rientra nell'ambito di un licenziamento collettivo. (Conf 3709/79, mass n 400127; (Conf 3219/79, mass n 399590; (Conf 1983/79, mass n 398386; (Conf 5254/78, mass n 395026; (Conf 1657/77, mass n 385369; (contra 144/80, mass n 403527; (contra 2655/78, mass n 392015; (contra 4308/77, mass n 387922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)