Sez. L, Sentenza n. 3780 del 15/03/2001 (Rv. 546184 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Contenuto - Specificità - Necessità - Mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata - Inammissibilità - Fattispecie relativa agli accordi relativi alla classificazione del personale dei pubblici servizi di trasporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi della motivazione. Nella prima ipotesi, non è, tuttavia, sufficiente l'astratto e generico riferimento agli artt. 1362 e segg. cod. civ., essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. La doglianza relativa al vizio di motivazione deve, poi, investire l'obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, non dovendo, quindi, il vizio logico attenere all'apprezzamento del significato dell'atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, e dovendo emergere dall'esame di quel ragionamento e degli argomenti sui quali esso è fondato, mentre la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato costituiscono censura inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto che, in relazione al nuovo inquadramento del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, il differimento al Primo gennaio 1989, previsto dall'accordo nazionale del 13 Luglio 1988, dell'applicazione della nuova scala parametrale con i relativi valori economici, evidenziava la volontà delle parti di distinguere il momento classificatorio, operante dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, da quello retributivo, anche con riferimento ai passaggi di livello previsti dal predetto accordo del 13 Luglio 1988.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)