Sez. 2, Sentenza n. 3612 del 06/08/1977 (Rv. 387226 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICONVENZIONALI - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - DIFFERENZE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICONVENZIONALI - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - DIFFERENZE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
Cio che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione e ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, e costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioe, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioe, eccezione riconvenzionale, allorche l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attivita strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita, cioe tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, cosi, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati. (V 886/75, mass n 374272).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)