diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 246 del 10/01/1981 (Rv. 410656 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410656-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE RISPETTIVA.*

Cio che distingue la eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale consiste non tanto nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, quanto nel fine che il deducente si propone, cioe nel contenuto della sua istanza processuale; se con essa il deducente si limita a chiedere il rigetto della domanda avversaria si e in presenza di un'eccezione, se, invece, tende a un risultato concreto diverso ed ulteriore (risarcimento del danno, restituzioni, attribuzione della proprieta di un bene), si configura la domanda riconvenzionale, soggetta alle preclusioni di cui all'art 167 cod proc civ. (V 886/75, mass n 374272; (Conf 3612/77, mass n 387226).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)