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Sez. L, Sentenza n. 86 del 04/01/1995 (Rv. 489526 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Disapplicazione della norma dichiarata illegittima e applicazione della "regula iuris" risultante dalla decisione - Conseguente necessità di accertamenti di fatto, non richiesta alla stregua della precedente disciplina - Compiti relativi del giudice del merito - Estensione al giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489526-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

I mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della "regula iuris" risultante dalle decisioni anzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nella specie, n. 240 del 1994, in tema di cd. cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)