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Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 10/07/1975 (Rv. 376734 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA DI COSTRUIRE CON RIENTRANZE RISPETTO ALLA LINEA DI CONFINE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DA PARTE DEL VICINO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376734-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA DI COSTRUIRE CON RIENTRANZE RISPETTO ALLA LINEA DI CONFINE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DA PARTE DEL VICINO - LIMITI.*

Al proprietario che costruisce per primo non e vietato di dare alla costruzione l'andamento di una linea spezzata con rientranze verso il confine. Ne consegue che il proprietario finitimo puo costruire in aderenza alla costruzione gia eseguita, pero limitatamente alla parte che si trovi sul confine stesso, mentre, in corrispondenza delle rientranze, egli, o chiede la comunione forzosa del muro ex art 875 cod civ, o arretra a sua volta il suo muro, in modo pero che vengano rispettate la distanza minima di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio comunale, si che, se le dette rientranze abbiano a formare un Cavedio (o chiostrina), questo non risulti meno esteso di quanto previsto dal regolamento stesso. (Conf 694/73, mass n 362867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)