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Sez. 2, Sentenza n. 694 del 12/03/1973 (Rv. 362867 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA DI COSTRUIRE CON RIENTRANZE RISPETTO ALLA LINEA DI CONFINE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DA PARTE DEL VICINO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362867-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA DI COSTRUIRE CON RIENTRANZE RISPETTO ALLA LINEA DI CONFINE - COSTRUZIONE IN ADERENZA DA PARTE DEL VICINO - LIMITI.*

Al proprietario che costruisce per primo non e vietato di dare alla costruzione l'andamento di una linea spezzata, con rientranze rispetto al confine. Ne consegue che il proprietario del fondo posto a confine puo costruire in aderenza alla costruzione del vicino, pero limitatamente alla parte che si trovi sul confine stesso, arretrandosi, invece, a sua volta, nella misura fissata dalla legge in corrispondenza delle rientranze esistenti nel fondo del vicino, salva l'ipotesi prevista dall'art 875 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)