Sez. 5 - , Sentenza n. 1289 del 22/11/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275301 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile - Eliminazione mediante il ricorso alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - Illegittimità - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Non è eliminabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, trattandosi di modifica essenziale del provvedimento già assunto ed avendo il giudice esaurito la "potestas iudicandi" con l'emissione della decisione, che resta, pertanto, intangibile se non attraverso il sistema delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)