Sez. L, Sentenza n. 634 del 02/02/1989 (Rv. 461709 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITÀ VIGENTE ALL'EPOCA DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RIFERIMENTO AL LIMITE DELLA METÀ DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITÀ VIGENTE ALL'EPOCA DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RIFERIMENTO AL LIMITE DELLA METÀ DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NECESSITÀ.*
Ai fini della revoca della pensione d'Invalidità, l'accertamento dell'avvenuto recupero o meno, da parte dell'assicurato, di una capacità di guadagno superiore ai limiti pensionabili va condotto con riferimento alla soglia legale d'Invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento e, quindi, nel caso di pensione attribuita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, con riguardo al limite (metà della capacità di guadagno) fissato dall'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo anteriore a quello sostituito dall'art. 24 della citata legge del 1975, che non ha efficacia retroattiva. (V 3721/87, mass n 452665).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)