Sez. L, Sentenza n. 15445 del 10/08/2004 (Rv. 576494 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Riassunzione di lavoratori collocati in mobilità da parte di datore di lavoro affittuario dell'azienda originaria - Beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Spettanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio contributivo di cui all'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991 (che, dopo aver previsto al primo comma che per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264, stabilisce, al quarto comma, che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del primo comma, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) non spetta al datore di lavoro, il quale, essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti, proceda nel termine di un anno alla riassunzione di questi ultimi, atteso che in tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella "medesima azienda" e quindi non ha riguardato lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dal cit. sesto comma dell'art. 15 della legge n. 264 del 1949.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)