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Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008 (Rv. 603305 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni relative a questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria o di pregiudizialità reciproca - Motivazione di una decisione consistente nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Mancato rispetto - Nullità.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603305-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento tributario, allorchè il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - la motivazione utilizzata può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa "sub iudice", in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale. Siffatta motivazione è, invece, nulla allorchè dissimuli un vizio procedurale più radicale, come nel caso in cui sia richiamata una decisione che avrebbe dovuto essere pronunciata in un processo unico (ipotesi di litisconsorzio necessario), ovvero nel caso in cui il processo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione connessa (in ipotesi di pregiudiziale obbligatoria), perché utilizzata al solo scopo di porre rimedio artificiosamente alla antecedente violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 o dell'art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)