Sez. 5, Sentenza n. 11677 del 05/08/2002 (Rv. 556625 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Giudizio attinente all'accertamento del reddito della società e giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio - Separata instaurazione e trattazione - Conseguenze - Indipendenza dei due processi - Decisione del giudizio concernente il reddito del socio - Motivazione "per relationem" alla sentenza relativa al reddito della società - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due processi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di conseguenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)