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Sez. 5, Sentenza n. 19606 del 13/09/2006 (Rv. 593710 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Redditi da partecipazione societaria - Accertamento - Impugnazione - Separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei redditi della società - Rapporto fra i due processi - Poteri e obblighi del giudice dell'accertamento del reddito di partecipazione.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593710-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, con riguardo all'accertamento dei redditi di partecipazione, la determinazione del reddito dei soci è una diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società; nondimeno, qualora il socio abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato senza partecipare, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società, la decisione presa in quest'ultima sede non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, per il divieto posto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici circa i limiti soggettivi del giudicato. Ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato l'accertamento nei confronti del socio non è tenuto a sospendere il processo in attesa della definizione di quello promosso dalla società, ma può liberamente deciderlo, avendo cura di esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione della controversia, non potendosi limitare ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti della società né, tanto meno, a dare atto di questa quando (come nella specie) si tratti di decisione non ancora definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)