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Sez. 5, Sentenza n. 4601 del 06/11/2000 Cc. (dep. 06/12/2000) Rv. 217446 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Declaratoria di invalidità, pur inesistente, del decreto di citazione a giudizio - Estraneità al sistema processuale e conseguente abnormità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217446-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

La circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice che dichiari un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero che aveva denunciato come abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - che impone la notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini - pur trattandosi della semplice rinnovazione di un precedente decreto di citazione emesso prima dell'entrata in vigore della disposizione predetta, introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n. 476)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)