Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 12/12/2000 Cc. (dep. 24/01/2001) Rv. 217448 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Procedimento davanti al giudice monocratico - Citazione diretta a giudizio - Termine di comparizione di sessanta giorni - Decreto di citazione a giudizio notificato nel vigore della precedente disciplina contemplante un termine più breve - Dichiarazione di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero - Illegittimità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo violato il termine di comparizione di sessanta giorni come fissato dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 476, anche per il caso in cui il decreto predetto sia stato notificato nel vigore della precedente normativa che contemplava il più breve termine di quarantacinque giorni, pur illegittimo, in quanto applicativo dello "ius superveniens" ad una situazione ormai esaurita, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento né provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)