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Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 08/11/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251667 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Utilizzazione di documenti in aiuto alla memoria - Documenti formalmente non redatti dal testimone - Autorizzazione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251667-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

Il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)