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Sez. 5, Sentenza n. 15613 del 05/12/2014 Ud. (dep. 15/04/2015) Rv. 263800 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Consultazione di documenti o di atti in aiuto alla memoria - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263800-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

Quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)