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Sez. 2, Sentenza n. 46078 del 03/10/2023 Ud. (dep. 15/11/2023) Rv. 285418-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Consultazione di scritti in aiuto alla memoria - Appunti redatti da appartenente alla polizia giudiziaria - Atti non confluiti nel fascicolo del pubblico ministero - Utilizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285418-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)