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Sez. 1, Sentenza n. 8831 del 28/02/2006 Ud. (dep. 14/03/2006) Rv. 233797 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Condizione di procedibilità - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233797-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinchè si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 cod. proc. pen. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)