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Sez. 6, Sentenza n. 932 del 09/10/2009 Ud. (dep. 12/01/2010) Rv. 245932 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Fatti diversi e antecedenti a quelli per cui è stata concessa l'estradizione - Preclusione alla prosecuzione del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245932-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso in cui l'estradizione per fatto diverso intervenga nel corso di un procedimento già approdato nella fase dibattimentale e relativo a reati commessi in epoca anteriore alla consegna, il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, se da questo può conseguire l'applicazione di una pena detentiva, ed impone l'acquisizione del consenso dello Stato che ha disposto l'estradizione attraverso la procedura di estradizione suppletiva, il quale deve perciò intendersi come condizione di proseguibilità dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)