Sez. 6, Sentenza n. 5816 del 15/12/2016 Ud. (dep. 08/02/2017) Rv. 269006 - 02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Processo celebrato per reati diversi rispetto a quelli per i quali l'estradizione era stata concessa - Sentenza di condanna non definitiva - Improcedibilità - Esclusione - Ineseguibilità della pena - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 art. 300
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)