Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 21/03/2003 (Rv. 561284 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Pretesa chiarezza del significato letterale del contratto - Necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti - Necessità - Affermazione - Fattispecie in materia di appalto di pulizie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto Richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole "voci" relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)