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Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 21/03/2003 (Rv. 561284 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Pretesa chiarezza del significato letterale del contratto - Necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti - Necessità - Affermazione - Fattispecie in materia di appalto di pulizie.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561284-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto Richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole "voci" relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)