Sez. 1, Sentenza n. 9202 del 14/01/2009 Ud. (dep. 02/03/2009) Rv. 243542 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Consultazione di documenti in aiuto della memoria - Nozione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è un concetto non interpretabile in modo univoco, siccome correlato all'oggetto delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un lato risulta sostanzialmente disatteso il divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen. in caso di utilizzazione per la decisione di documenti preformati rispetto al dibattimento, dall'altro non è vietata l'utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l'esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la garanzia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)