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Sez. 5, Sentenza n. 1995 del 04/11/2020 Cc. (dep. 18/01/2021) Rv. 280327 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Sopravvenuta cessazione della esecuzione della pena - Ristoro in forma monetaria - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280327-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)