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Sez. 1, Sentenza n. 41649 del 03/05/2019 Cc. (dep. 10/10/2019) Rv. 276879 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione di ristoro in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. – Condannato all’ergastolo anche ostativo – Esperibilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276879-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'azione volta ad ottenere il ristoro in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è utilmente esperibile anche dal condannato all'ergastolo, sia comune che ostativo, senza che, in contrario, rilevi l'insussistenza al momento della domanda delle condizioni per accedere alla liberazione anticipata (compresa, nel caso di ergastolo ostativo, la collaborazione con la giustizia), atteso che il riconoscimento di tale forma di ristoro, destinato a rimanere privo di concreta utilità per il condannato all'ergastolo ostativo che si determini per una scelta non collaborativa, è suscettibile di incidere sulla determinazione della pena scontata in funzione dell'ammissione del detenuto, ricorrendone i presupposti, alla liberazione condizionale e alle altre misure premiali.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)