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Sez. L, Sentenza n. 1721 del 24/03/1979 (Rv. 398086 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INSCINDIBILITA - DISCIPLINA CONTRATTUALE - NULLITA PARZIALE - SOSTITUZIONE DELLA PARTE VIZIATA DELLA CLAUSOLA CON NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398086-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INSCINDIBILITA - DISCIPLINA CONTRATTUALE - NULLITA PARZIALE - SOSTITUZIONE DELLA PARTE VIZIATA DELLA CLAUSOLA CON NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI.*

Il principio dell'inscindibilita dell'indennita di anzianita, e quindi della sua clausola normativa, postula che ai fini della applicazione dell'art 1419, capoverso, cod civ, per clausola contrattuale devesi intendere quel precetto dell'autonomia privata, inserito in un contratto, che la legge non considera scindibile nelle sue proposizioni, sicche, salva diversa disposizione, nel caso di nullita di una clausola per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola contrattuale e non gia mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullita. (nella specie: era stato proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto sostituito di diritto dalla legge n 1561 del 1960 l'art 121 del regolamento per il personale del Banco di Napoli nella parte in cui prevede un'indennita aggiuntiva di cessazione del rapporto di lavoro, e che il lavoratore posto in congedo per anzianita avesse diritto alla maggiorazione dell'indennita di cui all'art 140 dello stesso regolamento. La Corte suprema nell'accogliere il ricorso ha enunciato il principio che precede). (V 4008/76, mass n 378300; (V 862/78, mass n 390201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)