Sez. L, Sentenza n. 4008 del 03/12/1975 (Rv. 378300 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - MISURA EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - LIMITI - CONTRATTAZIONE PRIVATA O COLLETTIVA PIU FAVOREVOLE - INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA PIU FAVOREVOLE - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO - RILEVANZA - FATTISPECIE (BANCO DI NAPOLI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - MISURA EX LEGGE N 1561 DEL 1960 - LIMITI - CONTRATTAZIONE PRIVATA O COLLETTIVA PIU FAVOREVOLE - INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA PIU FAVOREVOLE - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO - RILEVANZA - FATTISPECIE (BANCO DI NAPOLI).*
In tema di liquidazione dell'indennita di anzianita, alla cessazione del rapporto di lavoro, la legge 18 dicembre 1960 n 1561 stabilisce che (art 1) essa e dovuta in una misura non inferiore all'importo di tante mensilita di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, con possibilita di deroga (art 3) per la contrattazione privata o collettiva contenente Disposizioni favorevoli per l'impiegato. A tali effetti, per giudicare se ricorre l'ipotesi di applicazione dell'art 1419, cpv, cod civ, che prevede la sostituzione di diritto di clausole contrattuali nulle con norme imperative di legge, come pure se ricorre l'ipotesi di applicabilita di un trattamento piu favorevole, derivante da convenzioni individuali o da contratti collettivi, occorre porre a raffronto non le singole norme o clausole, ma i trattamenti economici complessivi desumibili dalle discipline tra le quali deve farsi la scelta, per individuare quella tra esse che, nel suo complesso, offre il trattamento migliore. (nella specie, il giudice del merito, valutando nel suo complesso la disciplina contrattuale ricavabile dagli artt 116 e 129 del regolamento del personale del Banco di Napoli, approvato con DM 10 giugno 1961, la riteneva nulla, applicando quella di cui all'art 1 della legge 18 dicembre 1960 n 1561. Il ricorrente, pur riconoscendo la nullita della clausola di cui all'art 116 del regolamento, lamentava la mancata applicazione di quella di cui all'art 129. La suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3, DM 10/06/1961 art. 116, DM 10/06/1961 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)