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Sez. U, Sentenza n. 1096 del 30/01/1995 (Rv. 490124 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Valutazione delle prove - Potere esclusivo della Sezione Disciplinare del C.S.M. - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490124-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La valutazione delle prove acquisite nel procedimento disciplinare a carico di magistrati rientra nel potere insindacabile della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che non è tenuta ad ammettere altri mezzi di prova qualora ritenga quelli acquisiti già sufficienti ai fini del giudizio, mentre l'apprezzamento dei fatti, compiuto della predetta Sezione al fine di valutare il comportamento di un magistrato sotto il profilo disciplinare, è incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione logica ed adeguata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)