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Sez. 3, Sentenza n. 5682 del 16/03/2005 (Rv. 581641 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni ex art.7 della legge 817/1971 - Coltivazione diretta dei terreni confinanti con quello in vendita - Necessità - Attività di "taglio" dell'erba spontanea - Idoneità a configurare la coltivazione diretta - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581641-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione e riscatto agrario, il proprietario del fondo confinante con quello in vendita è titolare del diritto di prelazione (e, quindi, di quello di riscatto) sul terreno stesso solo in quanto abbia la qualità di coltivatore diretto e coltivi direttamente i terreni confinanti con quelli in vendita; tali condizioni non possono ritenersi integrate dalla mera attività di "taglio" dell'erba che cresce spontaneamente nel terreno, la quale non comporta alcun atto di gestione produttiva del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)