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Sez. 3, Sentenza n. 6993 del 11/01/2006 Cc. (dep. 24/02/2006) Rv. 234050 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'art. 354 cod. proc.pen. - Riesame - Richiesta - In genere - Inammissibilità della richiesta - Dichiarazione "de plano" - Legittimità - Fissazione dell'udienza ed avviso ai difensori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234050-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

L'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma nono prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, sicché il giudice, qualora non risulti correttamente effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, può dichiarare l'inammissibilità d'ufficio senza disporre la rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)