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Sez. 2, Sentenza n. 18333 del 22/04/2016 Cc. (dep. 03/05/2016) Rv. 267083 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inammissibilità dell'impugnazione - Declaratoria "de plano" - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267083-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria "de plano" dell'inammissibilità dell'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposto - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)