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Sez. L, Sentenza n. 10110 del 28/11/1994 (Rv. 488849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Malattia - Sospensione del periodo di ferie - Onere di denuncia - Ulteriore onere della prova della incompatibilità della malattia con l'utilizzazione delle ferie - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

In base al disposto dell'art. 2109 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza n.616/1987 della Corte Costituzionale, la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso; in tale ipotesi, l'adempimento da parte del lavoratore dell'onere di denuncia della malattia (secondo le regole poste dalla contrattazione collettiva ed individuale e nel rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto)esaurisce - attivando le procedure di controllo di veridicità e rilevanza dell'evento morboso - l'obbligo di collaborazione del dipendente, senza che possa configurarsi a carico di questi, ai fini del godimento dei diritti derivanti da tale evento, l'ulteriore onere della prova della incompatibilità della malattia con l'utilizzazione delle ferie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)